Aggiornamento accise Decreto Legge n. 21 del 21.03.22

Aggiornamento delle accise valido dal 22.03.22 al 18.11.22

E’ stato pubblicato in data 21 marzo 2022  sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 21  che ridefinisce le aliquote delle accise sulla benzina, il gasolio ed il gpl usati come carburanti, con il Decreto Legge n. 153 del 20 ottobre del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero della transizione ecologica la riduzione viene prorogata  fino al 18 novembre 2022.

Le aliquote di accisa saranno pari a:

  • Benzina autotrazione: 478,40 €/1000 litri 
  • Gasolio autotrazione: 367,40 €/1000 litri
  • Benzina agricola: 234,42 €/1000 litri
  • Gasolio agricolo: 80,83 €/1000 litri 

Applicazioni agevolazioni accise

Durante questo periodo non vengono applicate le agevolazioni sulle accise di benzina e gasolio stabilite dalla Tabella A del TUA, ovvero:

  • agevolazione su gasolio commerciale per l’autotrasporto  (punto 4bis tabella A e art. 24-ter del TUA);
  • agevolazione per autovetture da noleggio da piazza, compresi i motoscafi che in talune località sostituiscono le vetture da piazza e quelli lacuali, adibiti al servizio pubblico da banchina per il trasporto di persone (punto 12 tabella A del TUA). 

Obblighi e sanzioni

Gli esercenti  di  depositi  commerciali  di  prodotti energetici assoggettati ad accisa e gli  esercenti di impianti  di  distribuzione  stradale  di carburanti devono trasmettere  all'Ufficio delle Dogane competente tramite pec, i  dati  relativi ai quantitativi  di  benzina  e  di  gasolio  usato  come  carburante giacenti nei propri serbatoi sia alla data di entrata in vigore del  decreto-legge che al trentesimo giorno successivo alla medesima data; l'obbligo di comunicazione delle giacenze riguarda benzina e gasolio per autotrazione, nonché benzina e gasolio agricoli; nessuna comunicazione di giacenza deve essere fatta relativamente al GPL. Le giacenze iniziali dovranno essere comunicate entro il 28 marzo 2022. In caso di mancata comunicazione dei dati, verranno applicate  le sanzioni di cui all'Articolo 50 del TUA, da 500 a 3.000 €.

AGGIORNAMENTO DEL 20.10.2022

In merito alle giacenze fisiche, gli esercenti depositi commerciali e impianti di distribuzione stradale devono rilevarle alla fine della giornata del 18 novembre 2022 e trasmetterle entro il 28 novembre 2022, utilizzando la modulistica che l’ADM metterà a disposizione.

AGGIORNAMENTO DEL 29.09.2022

In merito alle giacenze fisiche, gli esercenti depositi commerciali e impianti di distribuzione stradale devono rilevarle alla fine della giornata del 31 ottobre 2022 e trasmetterle entro il 10 novembre 2022, utilizzando la modulistica che l’ADM metterà a disposizione.

AGGIORNAMENTO DEL 21.09.2022

In merito alle giacenze fisiche, gli esercenti depositi commerciali e impianti di distribuzione stradale devono rilevarle alla fine della giornata del 17 ottobre 2022 e trasmetterle entro il 26 ottobre 2022, utilizzando la modulistica che l’ADM metterà a disposizione.

AGGIORNAMENTO DEL 30.08.2022

In merito alle giacenze fisiche, gli esercenti depositi commerciali e impianti di distribuzione stradale devono rilevarle alla fine della giornata del 5 ottobre 2022 e trasmetterle entro il 12 ottobre 2022, utilizzando la modulistica che l’ADM metterà a disposizione.

AGGIORNAMENTO DEL 09.08.2022

In merito alle giacenze fisiche, gli esercenti depositi commerciali e impianti di distribuzione stradale devono rilevarle alla fine della giornata del 20 settembre 2022 e trasmetterle entro il 7 ottobre 2022, via PEC o tramite trasmissione telematica all’UdD competente per territorio.

AGGIORNAMENTO DEL 25.07.2022

In merito alle giacenze fisiche, gli esercenti depositi commerciali e impianti di distribuzione stradale devono rilevarle alla fine della giornata del 21 agosto 2022 e trasmetterle entro il 1 settembre 2022, via PEC o tramite trasmissione telematica all’UdD competente per territorio.

AGGIORNAMENTO DEL 03.05.2022

In merito alle giacenze fisiche, gli esercenti depositi commerciali e impianti di distribuzione stradale devono rilevarle alla fine della giornata dell’8 luglio 2022 e trasmetterle entro il 15 luglio 2022, via PEC o tramite trasmissione telematica all’UdD competente per territorio.

AGGIORNAMENTO DEL 22.04.2022 

Secondo la Determinazione direttoriale ADM prot. 177707/2022 la comunicazione delle giacenze di benzina e gasolio per autotrazione (e dei carburanti agricoli) inizialmente previsto per il 21 aprile deve essere effettuata entro lunedì 9 maggio 2022, ovvero entro 5 giorni lavorativi a partire dal 2 maggio 2022 termine di validità delle aliquote di accisa ridotte.

La comunicazione, dovrà essere effettuata secondo le modalità già indicate nella circolare ADM n. 11/2022.

E' fatto salvo l'obbligo di indicare nell'eDAS, fino al 2 maggio 2022, l'aliquota di accisa applicata.

 

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